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Certificazioni di lotti per l'esportazione



Gli oggetti in metallo prezioso per essere esportati fuori dello spazio economico europeo, devono essere realizzati conformemente alla normative del paese di destinazione.

Gli oggetti in metallo prezioso per essere commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, devono recare impresso il marchio di identificazione del fabbricante ed il marchio del titolo in millesimi.

Molti paesi sia della comunità economica europea sia non facenti parte della comunità (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia Ungheria e Svizzera) hanno normative nel settore dei metalli preziosi così dette hallmarking. Il sistema “hallmarking”, che può essere di tipo facoltativo o obbligatorio, è basato sul controllo preventivo. Ogni singolo oggetto, prima di essere posto in commercio, viene inviato ad un ufficio pubblico (ufficio di saggio) per verificarne il titolo. Se l’oggetto è conforme, l’Ufficio procede a marchiarlo e quindi a restituirlo al fabbricante per la successiva commercializzazione.

Ad oggi solo in Francia è concessa la libera commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso provenienti dall’Italia a condizione che gli stessi rechino oltre al marchio di identificazione del fabbricante e all’indicazione del titolo, il marchio del saggio facoltativo previsto dall’art. 13 del D.lgs. 251/99 e dagli art.34 e 35 del DPR n.150/00 che identifica il laboratorio che ha certificato gli oggetti. Il marchio è costituito da un impronta circolare recante all’interno il numero 3 che identifica il Laboratorio RPQ.