Certificazioni di lotti per l'esportazione
Gli oggetti in metallo
prezioso per essere esportati fuori dello spazio economico europeo, devono
essere realizzati conformemente alla normative del paese di destinazione.
Gli oggetti in metallo
prezioso per essere commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, devono recare impresso il marchio di
identificazione del fabbricante ed il marchio del titolo in millesimi.
Molti paesi sia della comunità economica europea
sia non facenti parte della comunità (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia Ungheria e Svizzera) hanno normative nel
settore dei metalli preziosi così dette hallmarking. Il sistema “hallmarking”,
che può essere di tipo facoltativo o obbligatorio, è basato sul controllo
preventivo. Ogni singolo oggetto, prima di essere posto in commercio, viene
inviato ad un ufficio pubblico (ufficio di saggio) per verificarne il titolo.
Se l’oggetto è conforme, l’Ufficio procede a marchiarlo e quindi a restituirlo
al fabbricante per la successiva commercializzazione.
Ad oggi solo in Francia è
concessa la libera commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso
provenienti dall’Italia a condizione che gli stessi rechino oltre al marchio di
identificazione del fabbricante e all’indicazione del titolo, il marchio del
saggio facoltativo previsto dall’art. 13 del D.lgs. 251/99 e dagli art.34 e 35
del DPR n.150/00 che identifica il laboratorio che ha certificato gli oggetti.
Il marchio è costituito da un impronta circolare recante all’interno il numero
3 che identifica il Laboratorio RPQ.







